l’Istituto della Mediazione civile e commerciale , dopo il ripristino, in via sperimentale, con decreto del fare 2013, viene introdotto nell’ordinamento giuridico italiano,in maniera permanente ,
visto il grande successo ottenuto, per la riduzione del contenzioso giudiziario.
Un grande passo di civiltà sia morale che giuridica , pare essersi svegliata nelle coscienze umane .
Non sempre chi vince in tribunale ha veramente vinto, anzi, spesso, ha perso nella vita..
Se pensate a quanti anni della propria vita buttati via per rincorrere una ragione che tale, poi, non si rivela,a quanti soldi spesi inutilmente,
alla salute e al tempo ormai andato.
Meglio un brutto accordo, che una causa vinta, dice un vecchio proverbio.
L’istituto della Mediazione, civile e commerciale è stato introdotto con decreto legislativo 28/2010, la sua natura obbligatoria costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
in altre parole , se non si esplica il tentativo di conciliazione , nelle materie obbligatorie, prima del giudizio, questo non può essere instaurato .
si parla anche di mediazione obbligatoria ante causam).
Le materie di mediazione obbligatoria sono oggi identificate dall’art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28 del 2010 e riguardano le controversie vertenti in materia di:
- condominio;
- diritti reali;
- divisione;
- successioni ereditarie;
- patti di famiglia;
- locazione;
- comodato;
- affitto di aziende;
- risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria;
- risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità;
- contratti assicurativi, bancari e finanziari
- la mediazione viene svolta e se ha esito positivo: le parti raggiungono l’accordo conciliativo.
- Tale accordo, sottoscritto dalle parti e dai loro difensori, diventa titolo esecutivo, al pari di una cambiale oppure, se omologato diventa sentenza a tutti gli effetti.